Testi, note e noterelle > Genova e la storia della finanza, un serie di primati? >
Scheda n° 10

Scheda n° 10 - La tutela del capitale finanziario e le "sapientissime" leggi di Genova
Riassunto
Sin dalle origini, il mercato monetario è stato caratterizzato da due fenomeni secolari tra loro collegati: la svalutazione dell’unità di conto e l’inflazione dei prezzi. Ciò si ripercuote sulla liquidazione delle obbligazioni a termine, in quanto la perdita di valore subita dalla moneta tra l’accensione e l’estinzione del debito può ricadere: 1) sul debitore, se si applica il principio della eguaglianza tra il potere d’acquisto delle monete date e di quelle ricevute; oppure 2) sul creditore, se si osserva il principio nominalistico dell’eguaglianza numerica tra le unità di conto date e ricevute. Il problema è molto avvertito a Genova e, dopo le prime misure escogitate dai creditori per trasferire la perdita sulla controparte, subentra una disciplina legislativa ben congegnata a livello costituzionale.
Definizione
Svalutazione. È il deprezzamento della moneta, ossia la diminuzione della sua capacità d’acquisto rispetto a parità fissate in termini di altre monete oppure con riferimento al valore dell’oro(Dizionario economico finanziario e contabile, Ed. Simone).
Inflazione. Nel suo significato più generale, indica l’aumento persistente del livello generale dei prezzi e la conseguente diminuzione del potere d’acquisto della moneta(Dizionario economico finanziario e contabile, Ed. Simone).
Documentazione (1)
Tra gli atti rogati dal notaio Guglielmo Cassinese alla fine del sec. XII vi è un manipolo di contratti tra loro simili, il più antico dei quali risale all’8 marzo 1191 e suona così: 30
Testes Rufinus Belser, Obertus de Viver. Sub volta Fornariorum die VIII martii. Confitetur Bernardus de Vintimillia se daturum Iacomo Damiano lib. XXI bonorum previdixium in pro xima feria de Bar, et si previdixes forent peiorati de lege vel de peso vel abatuti, dare promittit pro sol. XLV marcam argenti boni ut ascendet de toto debito et expensas et dampnum et mutuum quod faceret. Et inde quatuor torsellos de cordoanis et reliqua bona sua ei pignori obligat, et quos confitetur ducere Girardus de Zarroli ad feriam, et habere a Iacomo, et se daturum Iacomo in feria proxima de Bar.
L’atto è un contratto di cambio: Bernardo ha avuto da Giacomo un prestito con cui ha verosimilmente acquistato delle merci che intende vendere nella prossima fiera di Champagne e si impegna a pagargli nella medesima fiera lire 21 della valuta colà in vigore. Poiché nel frattempo lo stato potrebbe svalutare tale moneta con una delle sue classiche manovre (riduzione di titolo o peso, aumento del valore nominale), il creditore si premunisce con una clausola che impegna il debitore a pagargli un importo che contenga complessivamente la medesima quantità di argento delle lire attualmente usate colà.
Documentazione (2)
Il 19 novembre 1637 e l’1 febbraio 1638 il governo genovese approva una legge per regolare l’uso delle monete nei pagamenti. Il suo contenuto può essere così riassunto:
a) nei contratti e nei testamenti in cui la prestazione è indicata in una moneta effettiva particolare o in moneta immaginaria specifica (come sono le lire di numerato in San Giorgio) o in moneta immaginaria corrente (ad es. lire), il pagamento deve farsi in monete che abbiano lo stesso potere d’acquisto complessivo della somma in denaro versata dal creditore o indicata dal testatore;
b) la disposizione precedente si applica anche ai censi, purché il creditore non abbia riscosso il medesimo importo nominale per almeno dieci anni senza protestare;
c) gli affitti, i salari e le prestazioni periodiche, se non sono stati esplicitamente concordati in una moneta specifica, debbono pagarsi in lire genovesi secondo il loro valore alla data in cui maturano.
Per facilitare il calcolo del potere d’acquisto della moneta nei casi in cui la prestazione debba essere rivalutata, la legge suggerisce di considerare il valore dello scudo d’argento, confrontando la variazione subita (a parità di peso e di titolo) tra l’origine dell’obbligazione e la maturazione del pagamento. In questo modo, conclude la legge, “s’essequirà l’egualità e giustizia de i contratti”. 31
Quadro storico
Tra la riforma di Carlo Magno (780-790 d.C.) e oggi i sistemi monetari hanno conosciuto una profonda trasformazione. Sino alla prima età moderna, ha predominato esclusivamente la moneta metallica e il potere d’acquisto della “lira” (cioè dell’unità di conto) ha coinciso con la sua equivalenza in oro e argento. Le prime apparizioni di banconote o biglietti di stato (a Napoli nel tardo Cinquecento, a Genova nel primo Seicento, a Stoccolma e in Inghilterra nella seconda metà del secolo XVII, in Francia e altrove nel Settecento), la loro proliferazione nel corso dell’Ottocento e la contemporanea, gigantesca diffusione della moneta scritturale non hanno modificato il quadro, perché normalmente si trattava di biglietti e assegni convertibili a vista in moneta metallica.
La prima guerra mondiale (1914-18), invece, ha provocato uno sconvolgimento epocale nei sistemi monetari: le enormi spese del conflitto hanno costretto gli erari a servirsi della moneta metallica per i pagamenti all’estero e ad usare moneta fiduciaria (banconote o carta di stato) per gli scambi interni. Il ritorno della pace non ha migliorato la situazione, anche perché i tentativi di ritorno all’oro sono stati frustrati dalla grande depressione del 1929 e poi dalla seconda guerra mondiale. Il ruolo del metallo giallo si è ridotto in pratica ai rapporti tra banche centrali e la moneta metallica è stata sostituita quasi ovunque da carta fiduciaria inconvertibile.
Nell’arco millenario di tempo in cui maturavano tutte queste trasformazioni, il potere d’acquisto della moneta ha continuato a deteriorarsi nei confronti degli altri beni economici. Il fenomeno, evidente nel lungo andare e perciò definito secolare, si è manifestato con due aspetti speculari: la svalutazione progressiva della moneta e un rincaro corrispondente di merci e servizi. Per la moneta carolingia, da cui sono discesi i sistemi monetari europei, l’inizio del degrado risale alla decadenza dell’impero ed è stato scatenato, a quanto pare, dalla drastica e fraudolenta sottrazione di metallo compiuta nelle varie zecche; in seguito questo elemento ha perso mordente, ma la diffusione dell’economia monetaria ha dato vita ad altri fattori di perturbamento provenienti dal mercato ai quali gli stati hanno dovuto soccombere riducendo via via l’equivalenza metallica delle rispettive monete di conto.
Tra le altre conseguenze, il deterioramento della moneta ha provocato un conflitto d’interesse nei rapporti finanziari a termine, cioè in quelli che prevedono un esborso immediato di denaro e un rimborso in epoca successiva. Il conflitto nasce dalla circostanza che il creditore, avendo versato al momento del contratto un capitale in denaro con un certo potere d’acquisto, desidera ricuperarlo integralmente; il debitore, dal canto suo, tende a pagare alla scadenza lo stesso importo nominale ricevuto in passato ma, per effetto della svalutazione intervenuta, il denaro sborsato ha un potere d’acquisto inferiore a quello ricevuto in passato, facendogli lucrare la differenza.
È difficile dire se, soprattutto nei primi tempi, gli operatori economici fossero consapevoli degli effetti finanziari della svalutazione e sapessero profittarne: le fonti disponibili sono scarsissime. La testimonianza più antica a mia conoscenza è costituita dal documento n. 1 e dagli analoghi rogiti notarili redatti a Genova nel periodo successivo. Ciò non dimostra ovviamente che i genovesi siano stati i primi a cautelarsi dagli effetti della svalutazione monetaria, perché la sopravvivenza di quegli atti può essere affatto casuale: semplicemente, essi sono giunti fino a noi e forse altri, più antichi o compilati altrove, sono andati dispersi. La loro esistenza dimostra comunque le precoci conoscenze che i mercanti genovesi avevano dei fenomeni monetari e il mezzo escogitato per rimediare alla possibile svalutazione di cui hanno avuto sentore: ancorare il rimborso alla medesima equivalenza in argento della moneta vigente in fiera al momento della stipulazione del contratto. Dal settore privato, il conflitto d’interesse tra creditori e debitori è arrivato inevitabilmente nelle aule di giustizia, dalle quali sono uscite tuttavia sentenze discordi, e quindi nelle sedi legislative.
Gian Rinaldo Carli, tra i maggiori studiosi della moneta nell’Italia settecentesca, riferisce il tenore delle norme emanate nei secoli XIV-XVII in alcuni stati italiani ed esteri per troncare le controversie sorte dalle frequenti variazioni della moneta; e alla sua opera possiamo attingere per una fugace rassegna delle soluzioni adottate 32. Il Carli ricorda ad es. l’ordine di Filippo il Bello del 1306 di pagare i debiti pluriennali in moneta equivalente a quella della stipulazione da individuarsi in base al valore del marco d’argento, ossia con lo stesso criterio applicato oltre un secolo prima dagli operatori genovesi 33. La medesima equiparazione tra potere d’acquisto dato e ricevuto si ritrova in leggi applicate in Scozia, in Castiglia e, con l’eccezione dei contratti stipulati in monete specifiche (come fiorini d’oro, zecchini, scudi d’argento, ecc.), a Milano (1406), a Torino (1632), ecc.. Ma la legislazione non è stata sempre costante, né univoca: a Milano, le norme di Francesco Sforza del 1465 e del magistrato camerale del 1539 hanno rovesciato completamente la precedente impostazione a favore dell’equiparazione numerica (principio nominalistico) e lo stesso si è fatto a Firenze nel 1552.
Tra tutti i casi esaminati, il più rispondente al diritto comune è quello di Genova per il quale Carli riporta integralmente il testo della legge del 1637-38, riassunto nel documento n. 2, facendolo precedere da una valutazione encomiastica: “Se c’è stata una città in cui una tal materia sia stata intesa e sottilmente maneggiata, fu certamente Genova e perciò fa d’uopo attentamente leggere e osservare le sapientissime leggi che essa formò al nostro proposito” 34. Le lodi sembrano pienamente condivisibili per l’organicità del contenuto, per la lucidità dell’esposizione e per la scelta di un indice di rivalutazione (il corso dell’argento monetato) che per la prima volta nella storia deve essere applicato in modo automatico e permanente ai rapporti finanziari. Anche l’inserimento della legge negli statuti civili della repubblica dimostra la sua importanza non estemporanea e la sua rispondenza alla filosofia dei governanti genovesi che, essendo capitalisti e banchieri, negli affari finanziari sostenevano ovviamente le ragioni dei creditori.
Come si è accennato, nel corso del Settecento e soprattutto dell’Ottocento la diffusione di moneta fiduciaria non ha alterato sostanzialmente la situazione, perché biglietti di stato, banconote e assegni privati erano quasi sempre convertibili in buone monete d’oro e d’argento. Ciò non significa che l’evoluzione in atto non abbia sparso i semi di futuri, più traumatici cambiamenti. Ad esempio la smaterializzazione della moneta metallica, sempre più rappresentata negli scambi dai suoi sostituti, ha avuto l’effetto di oscurare in qualche modo il valore intrinseco dell’unità di conto privilegiando il suo valore legale. Gli stessi fenomeni di inconvertibilità, sebbene sporadici e di breve durata, hanno fatto conoscere agli stati le illimitate possibilità di manipolazione insite nella carta moneta (si pensi per tutti agli assegnati francesi) e hanno alimentato nell’opinione pubblica l’idea che la sopravvivenza dello stato poteva ben giustificare le alterazioni monetarie.
Questi fattori, rinvigoriti dalla marea montante del nazionalismo ottocentesco e dello statalismo novecentesco, sono emersi in tutta la loro potenzialità sconvolgitrice durante i due conflitti mondiali, quando i debiti pubblici hanno raggiunto dimensioni tali da condizionare tutta la vita economica. Nel nuovo scenario della storia, è stato indispensabile risolvere diversamente il conflitto di interesse tra creditori e debitori, rovesciando il criterio prevalente in passato e limitando perfino l’uso di clausole protettive (riferimenti all’oro, a merci, a indici di rivalutazione, ecc.) 35. Sino al sec. XIX, l’usuale equiparazione tra potere d’acquisto dato e ricevuto rispondeva alla necessità di difendere un’accumulazione capitalistica ancora modesta. Nel sec. XX, invece, lo stato - indubbiamente l’operatore più indebitato in qualsiasi paese - ha buon gioco nel rivendicare il proprio ruolo sociale e nell’applicare il principio nominalistico, che gli consente di sgravarsi dei pubblici oneri scaricandoli sui suoi creditori in proporzione dell’aumento dei prezzi. La ricchezza è in crescita; siano dunque sacrificati i risparmi privati sull’altare dei nuovi ideali sociali.
Note:
30 Guglielmo Cassinese (1190-1192), a cura di M.W. Hall - H.C. Krueger -R.L. Reynolds, Genova, 1938 (Notai liguri del sec. XII, II), nn. 275, 423, 540, etc. Per un indice generale di tali atti, datati dall’8 marzo 1191 al 6 marzo 1192, e di quelli analoghi redatti da altri notai dal 16 giugno 1193 al 26 aprile 1206 v. M. Chiaudano, “La moneta di Genova nel secolo XII”, in Studi in onore di Armando Sapori, vol. I, Milano 1957, p. 210. ^
31 Statutorum civilium serenissimae reipublicae Genuensis. Libri sex, Genuae, apud Petrum Ioannem Calenzanum, MDCLXIII. ^
32 Delle opere del signor commendatore don Gianrinaldo conte Carli ...., tomo VII, Milano, MDCCLXXXV, pp. 242-265. ^
33 La politica di Filippo il Bello, in realtà, è cosparsa di falsificazioni monetarie, al punto da attirarsi i rimproveri di Bonifacio VIII; ma quel che qui interessa è ricordare l’omaggio che nella sua ordinanza egli fa al principio del valore metallico. ^
34 Delle opere del signor commendatore don Gianrinaldo conte Carli ..., cit., pp. 254-261. ^
35 Sugli indirizzi giurisprudenziali in materia durante i secc. XIX-XX v. principalmente B. Inzitari, G. Vicentini e A. Di Amato, Moneta e valuta, Padova, dott. A. Dilani, 1983 (Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, volume sesto) e in particolare, di B. Inzitari, i capitoli terzo (“Il principio nominalistico”) e sesto (“Clausole monetarie”). ^
|