Giuseppe Felloni

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Scheda n° 6

 

Genova e la storia della finanza: una serie di primati?

Scheda n° 6 - Il rimborso del debito pubblico mediante i fondi di ammortamento

Riassunto
L’estinzione graduale di un debito richiede che le somme da rimborsarsi siano disponibili alle scadenze concordate e nell’ammontare dovuto; il denaro necessario può essere fornito dalla capitalizzazione di un fondo stanziato a tale scopo. L’ammortamento del debito pubblico è documentato per Genova a partire dalla seconda metà del sec. XIV ed è perseguito in prevalenza da privati mediante investimenti in titoli vincolati all’interesse composto (“moltiplici”).

Definizione
Fondo patrimoniale. Patrimonio che è destinato a uno scopo specifico e che, per non essere eretto in persona giuridica, gode di una più o meno ampia autonomia contabile, economico-amministrativa e anche giuridica nei confronti del restante patrimonio del soggetto (per lo più una persona giuridica, pubblica o privata) a cui appartiene o alla cui gestione è affidato(S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, U.T.E.T.).
Ammortamento del debito pubblico. Rimborso da parte dello stato delle somme mutuate, effettuato gradualmente secondo un piano ripartito in vari anni(Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani).
Moltiplico. Interesse bancario composto maturato da un capitale depositato. Anche: capitalizzazione di un interesse bancario. «Moltiplico» dicevasi all’antico Banco di S. Giorgio (Genova) delle somme  che si depositavano ad interesse composto, cioé lasciando capitalizzare gli interessi (S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, U.T.E.T.).
Anatocismo. Nel linguaggio bancario, produzione d’interessi da parte di interessi scaduti e non pagati (pagamento d’interessi composti). (Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani).

Documentazione
Il documento qui presentato è un estratto della donazione fatta al Comune di Genova da Francesco Vivaldi con atto del 12 aprile 1371.

In nomine Domini amen. Franciscus de Vivaldis, sciens quod Commune Ianue est quampluribus creditis oneratum ... propter quod  ... imposite sint quamplures compere ..., volens ipse Franciscus in hac parte quantum in eo est utilitati et commodo reipublice providere .., donavit ... Dominico de Campofregoso ... ianuensium duci ... ac suo provido Concilio, recipienti et stipulanti nomine Communis Ianue, loca nonaginta in compera magna pacis, sive libras novem millia ... modis, formis et conditionibus infrascriptis ... [id est] ordinavit quod proventus spectantes ad dicta loca et qui in futurum spectabunt habeantur et percipiantur per Protectores comperarum ... et ipsos proventus ... collocare in emptionem locorum dicte compere que scribantur super dictum Franciscum ... et sic successive singulis [annis] donec omnia [loca] dicte compere fuerint empta et acquisita ... et postquam satisfactum fuerit omnibus participibus dicte compere, tunc ... proventus assignati dicte compere ... convertantur in emptionem aliarum comperarum ... et sic fiat successive, modo et forma premissis, donec fuerit satisfactum participibus omnium comperarum Communis Ianue ... et ab inde in antea Commune Ianue de dictis locis et proventibus faciat ad suam liberam voluntatem ecc... 20 

Tradotto liberamente, l’atto ci informa che Francesco Vivaldi, volendo sollevare il Comune dal peso delle numerose compere create in tempi diversi, ha deciso di donargli 90 luoghi che possiede nella compera magna pacis subordinando la donazione a precise condizioni: i luoghi saranno amministrati dai Protettori o gestori della stessa compera, che dovranno usare i loro proventi per acquistare altri luoghi della medesima compera; negli anni seguenti si dovrà procedere nello stesso modo sino a quando gli altri luogatari saranno stati tutti rimborsati e il fondo di Francesco avrà raggiunto un valore eguale a quello della compera; a quel punto i proventi saranno utilizzati per estinguere tutte le altre compere, dopo di che il capitale residuo sarà versato al Comune che potrà usarlo a sua discrezione.

Quadro storico
A Genova, dalla seconda metà del Trecento, è documentato un istituto forse ancora sconosciuto altrove: il “moltiplico” ossia la capitalizzazione composta applicata ad un insieme di luoghi per un periodo più o meno lungo allo scopo di raggiungere un certo capitale che dovrà essere usato secondo la volontà del fondatore.
La sua applicazione può riguardare soltanto la sfera privata. Ad esempio il titolare di 10 luoghi dispone con testamento che, alla sua morte, siano sottoposti a moltiplico per trenta anni, durante i quali i loro proventi saranno investiti nell’acquisto di altri luoghi da assoggettarsi al medesimo trattamento; al termine del trentennio, i redditi del capitale così accumulato saranno distribuiti anno per anno agli eredi e loro successori. Un’altra variante è che il capitale resti vincolato fino a quando, per effetto degli interessi composti, non si sarà raggiunta una certa somma, dopo di che in tutto o in parte sarà assegnata agli eredi in libero uso, oppure servirà a mantenerli agli studi, fornirà l’affitto della casa, sarà devoluta in beneficenza, destinata a messe, elargita agli ospedali, ecc.: le innumerevoli varianti ci danno un campionario unico della mentalità genovese in materia di gestione patrimoniale.
Il moltiplico può avere anche dei risvolti pubblici in due casi. Il primo caso si ha quando, in un contratto di prestito sotto forma di compera, lo stato concorda con i creditori di istituire una cauda o «coda di redenzione» 21, ossia di vincolare a moltiplico una parte dei luoghi corrispondenti al capitale prestato fino a raggiungere il suo importo; a quel punto i creditori saranno rimborsati e lo stato potrà abolire l’imposta assegnata alla compera. La quota accantonata è dunque un vero e proprio fondo d’ammortamento del debito pubblico e a Genova è documentata sin dal sec. XIV, ossia ben prima dei sinking funds istituiti nel Regno unito da Robert Walpole, che animò il fondo creato nel 1717 con il gettito di speciali imposte, e da William Pitt il giovane, che lo reintrodusse nel 1786 destinandovi una somma annuale da moltiplicarsi all’interesse composto. Più simile al caso genovese è il sistema progettato da Richard Price e pubblicato nel 1771, che consisteva nell’accantonare, all’atto di emissione di ogni prestito, l’1% del suo valore nominale e di sottoporlo all’interesse composto fino ad estinguere il debito.
Il secondo caso si verifica quando il testatore stabilisce che, raggiunto un determinato capitale, esso debba essere impiegato (in tutto od in parte) per estinguere un’imposta, per rinforzare il molo, per ultimare il palazzo ducale, e così via. Il caso più antico è quello di Francesco Vivaldi, a cui si riferisce il documento qui presentato; il suo esempio trova numerosi imitatori, molti dei quali sono stati onorati come lui stesso con busti e lapidi nel palazzo delle compere.
I capitali destinati dai privati al bene pubblico rappresentano una tentazione irresistibile per un erario in angustie sicché, man mano che i moltiplici giungono a compimento o progrediscono verso il traguardo, il governo, confortato dal parere dei teologi, tende ad usarne i capitali anche in anticipo rispetto alla scadenza originaria e per scopi di pubblica utilità diversi da quelli stabiliti dai fondatori. Nel 1603 si attribuiscono alla copertura della spesa ordinaria 200 luoghi appartenenti al moltiplico di Battista Lomellini, che in quel tempo ascende a 419 luoghi invece dei 500 previsti a completa maturazione; nel 1609 si interviene con una complessa operazione sui moltiplici di Ansaldo Grimaldi ed Eliano Spinola per usarne una parte nel mantenimento della flotta. 22

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma è sufficiente ricordare che in questo modo lo stato viene a disporre di una massa di luoghi i cui proventi (paghe) costituiscono una garanzia ben accetta a San Giorgio per nuovi prestiti.

Note:

20 A.S.G., Compere e mutui, n. 680, cc. 148-149. ^

21 La prima istituzione documentata di una cauda risale al 1350, allorché il governo si riserva un decimo della nuova compera magna venetorum (corrispondente a 300 luoghi su un totale di 3000) e si impegna ad impiegare gli interessi ricevuti reinvestendoli nell’acquisto di nuovi luoghi fino a raggiungere l’importo totale della compera (H. Sieveking, Studio sulle finanze genovesi ... cit., p. 198). ^

22 A.S.G., Manoscritti della biblioteca, n. 11, “Legum 1608-1612”, 13 settembre 1609. ^