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Scheda n° 2

Scheda n° 2 - I titoli di stato
Riassunto
I prestiti chiesti dagli stati hanno per lo più dimensioni esorbitanti per un solo risparmiatore. Per coprirli integralmente è necessario il concorso di un gran numero di sottoscrittori con eguali diritti per gli interessi e l’eventuale rimborso. Data l’entità delle somme in gioco, per facilitare i calcoli e attirare il risparmio, il capitale mutuato è diviso in quote di eguale valore nominale, che godono di particolari privilegi e che il sottoscrittore può cedere a terzi per denaro contante. La più antica presenza di questi elementi si riscontra a Genova: ai primi del ‘200 i debiti pubblici («compere»), sono composti di quote ideali («luoghi», in latino «loca», sing. «locus») del valore nominale di 100 lire, trasferibili liberamente dai titolari e poco tempo dopo divenuti insequestrabili ed esenti da imposte.
Definizione
Titolo. Documento (assegno, cambiale, obbligazione) che certifica l’esistenza e la titolarità del diritto al credito in esso specificato (in partic. nell’espressione Titolo di credito ...). In partic.: documento rappresentativo del debito dello stato verso un sottoscrittore di un prestito pubblico (in partic. nelle espressioni Titolo di stato, pubblico, del debito pubblico) (S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, U.T.E.T.).
Luogo di monte, o semplicemente luogo. Nome con cui erano indicate dal medioevo in poi le varie quote o azioni in cui era diviso il capitale dei monti ... o associazioni tra sottoscrittori di prestiti pubblici (Lessico universale italiano di lingua lettere arti scienze e tecnica, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani).
Documentazione (1)
Tra gli atti dei notai genovesi dei secc. XII e XIII, che nel loro genere costituiscono la raccolta più antica e completa d’Europa, ve n’è uno del 22 gennaio 1214, 8 per il quale:
«Bonifacius Iacobi de Volta et Lanfrancus Rubeus de Volta fatentur habuisse a Wilielmo Strejaporco £ 300, scilicet dictus Bonifacius habuit £ 200 et dictus Lanfrancus £ 100, pro quibus ei vendunt tres loca in pedagio novo de Portuveneris, sicut eos emerunt a Communis Ianue».
Dunque Bonifacio de Volta figlio di Giacomo e Lanfranco Rosso de Volta dichiarano di ricevere da Guglielmo Streiaporcus rispettivamente lire 200 e lire 100 e gli vendono tre loca nel pedaggio nuovo di Portovenere che hanno acquistato dal Comune di Genova. Al di là della transazione particolare, l’atto fornisce due notizie di carattere generale:
1) il Comune di Genova ha istituito un nuovo pedaggio a Portovenere per pagare gli interessi passivi di una compera (ossia prestito) che ha dovuto istituire per necessità di bilancio;
2) la compera è divisa in quote del valore nominale di lire 100 ciascuna chiamate «loca» (sing. «locus»), che rappresentano crediti di eguale importo verso il Comune e sono oggetto di compra vendita mediante un atto notarile.
Documentazione (2)
Tra le carte dell’archivio di San Giorgio non è raro imbattersi in una tariffa simile alla seguente e posta nel frontespizio di un registro contabile od in altro luogo preminente a titolo di promemoria: 9
1474 die tertia iunii. Precia locorum et pagarum pro ut capi debent:
Loca Sancti Georgii ad |
£ (ibras) |
40 |
Loca Tunetis veteris |
£ |
65 |
Loca nova Tunetis |
£ |
40 |
Loca Meteleni |
£ |
60 |
Loca compere Chii |
£ |
55 |
Loca compere securitatum |
£ |
50 |
Loca darsine |
£ |
35 |
Loca comperularum vini |
£ |
60 |
Loca Raibetarum |
£ |
70 |
... |
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I luoghi delle compere, oltre ad essere oggetto di compra vendita, erano il mezzo preferito per garantire obbligazioni proprie od altrui; i debitori di San Giorgio dovevano cautelare la Casa vincolando a suo favore un numero adeguato di luoghi e i suoi funzionari, al momento dell’assunzione, dovevano prestare idonea garanzia nello stesso modo. Come risulta dalla tariffa suesposta i luoghi, del valore nominale di lire 100, erano valutati da San Giorgio in proporzione del reddito effettivo delle rispettive compere.
Quadro storico
Agli inizi del ‘200, a Genova, il sistema delle compere è ormai avviato e con esso compare per la prima volta nel linguaggio finanziario un termine usato da tempo per misurare la comproprietà di una nave e che ora viene applicato analogamente per indicare la partecipazione ad una compera. È il termine «locus» (più tardi «luogo»), che incontriamo per la prima volta nel citato documento del 22 gennaio 1214 10 e poi diventa sempre più frequente, con una sensibile accelerazione dopo la metà del secolo.
Nella sua accezione finanziaria, il luogo è una quota ideale del debito pubblico, un taglio standard del valore nominale di 100 lire, frazionabile od aggregabile a volontà dei titolari, al quale viene riferita l’entità dell’interesse; così, una compera con un capitale nominale di 30.000 lire s’intende formata da 300 luoghi e un provento di 7 lire per luogo equivale al 7%. In pratica si tratta di un multiplo dell’unità monetaria locale atto a semplificare i calcoli degli amministratori e che ritroviamo nella stessa proporzione di 100 a 1, mutatis mutandis, in molti titoli mobiliari trattati in Europa e negli Stati Uniti sino alla seconda guerra mondiale. Per citare solo i casi più significativi, in tagli di 100 unità monetarie locali sono quotate dai loro primordi la rente francese, il consolidato inglese, quello statunitense e la rendita italiana 5% (poi 3,75%), che costituisce il nucleo principale del debito statale dalla unificazione del regno alla repubblica; e in tagli da 100 monete di conto sono la gran parte dei titoli privati emessi nel sec. XIX.
I luoghi non sono titoli materiali, in quanto la loro esistenza è sanzionata semplicemente in forma scritta nei registri del debito pubblico (XY loca tres, sive £ 300) e nei documenti che da essi prendono vita (atti di compra vendita, successioni, ecc.). Nondimeno hanno molte caratteristiche dei valori mobiliari odierni perché sono nominativi, trasferibili e vincolabili a discrezione dei titolari; grazie a questi elementi e alla insequestrabilità loro riconosciuta dallo stato, diventano oggetto di un commercio destinato a sussistere per oltre cinque secoli sino alla caduta della repubblica e sono largamente ricercati per investimento o per speculazione dai ceti più agiati, dagli enti religiosi e dalle fondazioni private.
Note:
8 Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), Manoscritti, n. 539, c. 668. ^
9 A.S.G., Compere e Mutui, n. 1931. ^
10 V. l’atto citato nella nota 8. Per un’altra transazione in cui il luogo è ceduto al prezzo di mercato v. l’atto del 23 marzo 1222 con cui Alda Boleta vende ad Ansaldo Galeta mezzo luogo per £ 47.05, ossia al 47,25% del valore nominale (Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii, 1222 1226, a cura di Arturo Ferretto, in “Atti della società ligure di storia patria”, vol. XXXVI, Genova 1906). Numerosi atti di natura simile sono nel repertorio manoscritto conservato presso la medesima società (Wolf, Estratti di documenti) e nei repertori del Richerio in A.S.G..). ^
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